Sez. L, Sentenza n. 2884 del 10/03/1992 (Rv. 476172 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Nozione - Vizi della sentenza relativi alla formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico - Errore revocatorio - Configurabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
L'errore di fatto deducibile a fini di revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che, dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato. Pertanto non è configurabile l'errore revocatorio per i vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico, come nel caso in cui attengono all'interpretazione della domanda, conosciuta compiutamente in ogni suo elemento - e sono, eventualmente, censurabili col diverso rimedio del ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)