Sez. L, Sentenza n. 2459 del 02/02/2011 (Rv. 616015 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Dirigenti - Trattamento economico - Retribuzione di posizione e di risultato - Collegamento al valore economico di ogni posizione dirigenziale - Conseguenze - Retribuzione accessoria del dirigente amministrativo di presidio sanitario e del dirigente sanitario appartenente alla stessa area - Diversità - Principio di parità di trattamento retributivo - Violazione - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, la specificità delle retribuzioni accessorie, quali la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)