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Sez. L - , Ordinanza n. 4189 del 19/02/2020 (Rv. 656929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del contratto - Criterio letterale - Lessico ambiguo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intellegibili, sicchè in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti. (Nella specie, la S.C., ritenuta non univoca l'espressione "personale della manutenzione dei rotabili", contenuta nell'accordo aziendale di Trenitalia del 23 giugno 2005, ha escluso che dalla mera interpretazione letterale della stessa potesse desumersi l'inclusione nella categoria anche del personale impiegato in ufficio o in magazzino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 23/06/2005

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)