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Sez. 3, Sentenza n. 2871 del 28/07/1969 (Rv. 342683 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPORTO TRA DESTINATARIO E CONSEGNATARIO - NULLITA - ESCLUSIONE - PROVA DEL RAPPORTO LEGITTIMANTE LA RICEZIONE - ONERE DELLA PARTE CHE SI AVVALGA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342683-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPORTO TRA DESTINATARIO E CONSEGNATARIO - NULLITA - ESCLUSIONE - PROVA DEL RAPPORTO LEGITTIMANTE LA RICEZIONE - ONERE DELLA PARTE CHE SI AVVALGA DELLA NOTIFICAZIONE.*

La mancata indicazione nell'avviso di ricevimento del plico raccomandato del rapporto intercorrente fra la persona che ha ricevuto il plico ed il destinatario dello stesso non importa nullita, ma soltanto una semplice irritualita, con la conseguenza che chi intende avvalersi della notificazione ha l'Onere di dimostrare l'esistenza di uno dei rapporti (di famiglia, di servizio, ecc.) tra consegnatario e destinatario del plico, che siano idonei a legittimare la ricezione dello stesso. (Conf. 2457-68, massima n.334877).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1940 num. 689 art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)