Sez. 2, Sentenza n. 7465 del 14/04/2015 (Rv. 635177 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Morte della parte - Ricorso in riassunzione - Mancata indicazione di oggetto e ragioni della domanda - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte di una delle parti, la nullità dell'atto di riassunzione conseguente alla violazione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per l'omessa indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della stessa, nonché del richiamo all'atto introduttivo del giudizio, può essere sanata mediante la costituzione in giudizio di tutti - e non solo di alcuni - dei coeredi del defunto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)