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Sez. 2, Sentenza n. 20872 del 27/10/2005 (Rv. 584853 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione dopo oltre un anno dalla morte della parte - Notificazione ex art. 303, comma secondo, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Mancata indicazione degli eredi - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Configurabilità - Costituzione in giudizio tutti gli eredi.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584853-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

È nullo l'atto di riassunzione che, sebbene eseguito dopo oltre un anno dalla morte della parte, non rechi l'indicazione personale degli eredi di questa, ai quali l'atto stesso è diretto, ma ne faccia menzione collettiva e impersonale, senza consegna di una copia per ciascuno di essi. La nullità, derivante da violazione del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ., 163 cod. proc. civ., (il quale prevede che l'atto di citazione rechi la specifica indicazione di nome, cognome e residenza dei convenuti) e degli artt. 139 e segg. cod. proc. civ., (che stabiliscono il luogo in cui di regola debbono avvenire le notificazioni degli atti processuali) è sanabile soltanto per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)