Sez. 3, Sentenza n. 8840 del 13/04/2007 (Rv. 597622 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Morte del procuratore - Atto di riassunzione - Requisiti di contenuto - Estremi della domanda - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio. Le esigenze di conoscenza che detto evento comporta per gli eredi non sussistono, invece, allorquando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)