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Sez. 1, Sentenza n. 43660 del 18/10/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238417 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari nei confronti dei "collaboratori di giustizia" - Disciplina introdotta dalla L. n. 45 del 2001 - Collaborazione iniziata sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991 - Perdurante applicabilità di detta disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238417-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, la più rigida disciplina dettata dalla L. n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle più sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)