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Sez. 1, Sentenza n. 4838 del 27/07/1981 (Rv. 415547 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE RELATIVO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO RELATIVO AL MERITO DELLA PRONUNCIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415547-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE RELATIVO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO RELATIVO AL MERITO DELLA PRONUNCIA - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale tardiva, di cui all'art 334 cod proc civ, puo essere proposta solo quando abbia ad oggetto lo stesso capo o punto della sentenza oggetto dell'impugnazione principale o, quanto meno, un capo o punto della sentenza con quest'ultimo in rapporto di dipendenza o connessione, e giammai capi o punti della decisione autonomi e diversi. Pertanto, se l'appello principale e stato proposto soltanto in riferimento al capo di pronuncia attinente alle spese del giudizio, non puo essere proposto appello incidentale tardivo per i capi di merito della pronuncia. (V 5799/80, mass n 409626; (V 3529/80, mass n 407370; (V 3432/80, mass n 407263; (Conf 803/69, mass n 339129).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)