Sez. 1, Sentenza n. 5694 del 23/10/1980 (Rv. 409538 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI ARTI E PROFESSIONI - OGGETTO - IMPOSTA CAMERALE - REDDITI ESENTI DALL'IMPOSTA DI RM - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA ICAP ED A QUELLA CAMERALE - CONDIZIONI - FABBRICATI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALE - ESENZIONE FISCALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 6214 DEL 1889 - AMBITO DI ESTENSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI ARTI E PROFESSIONI - OGGETTO - IMPOSTA CAMERALE - REDDITI ESENTI DALL'IMPOSTA DI RM - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA ICAP ED A QUELLA CAMERALE - CONDIZIONI - FABBRICATI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALE - ESENZIONE FISCALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 6214 DEL 1889 - AMBITO DI ESTENSIONE.*
L'imposta icap (sulle industrie, commerci, arti e professioni) e l'imposta camerale colpiscono, ai sensi dell'art 162 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale), anche i redditi che siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, ove tale esenzione sia prevista da leggi speciali, nel senso di norme non inquadrabili nei principi sistematici che caratterizzano le esenzioni da detta imposta di ricchezza mobile. Ne consegue che l'esenzione prevista dall'art 8 della legge 11 luglio 1889 n 6214, con riguardo ai fabbricati destinati all'Esercizio di attivita commerciale, ancorche eventualmente estensibile all'imposta di ricchezza mobile, non puo comunque escludere l'applicazione delle predette imposte icap e camerale, presentando caratteri di deroga e specialita rispetto alla disciplina generale dell'imposta di ricchezza mobile. (V 3786/79, mass n 400230; (V 2390/78, mass n 391792).*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1889 num. 6214 art. 8, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 161, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 162, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 274
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)