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Sez. 1, Sentenza n. 3786 del 04/07/1979 (Rv. 400230 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA CAMERALE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - ESENZIONI - PER I REDDITI DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - ESENZIONE TRIENNALE DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE PER TALI FABBRICATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400230-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA CAMERALE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - ESENZIONI - PER I REDDITI DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - ESENZIONE TRIENNALE DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE PER TALI FABBRICATI - IRRILEVANZA.*

Poiche l'imposta icap (sulle industrie, commerci, arti e professioni) colpisce, a norma dell'art 162 del RD 14 settembre 1931 n 1175, anche "i redditi esenti, in virtu di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile", l'imposta medesima deve ritenersi applicabile ai redditi di fabbricati ad uso industriale, non gravati, per i primi tre anni, dall'imposta di ricchezza mobile, secondo la previsione dell'art 8 della legge 11 luglio 1889 n 6214, atteso che tale norma prevede una esenzione in senso stretto, con requisiti di deroga e specialita rispetto alla disciplina generale dell'imposta di ricchezza mobile. (Conf 2390/78, mass n 391792).*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1889 num. 6214 art. 8, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 161, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 162, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 163, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 274

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)