Sez. 1, Sentenza n. 2982 del 10/04/1990 (Rv. 466535 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA CAMERALE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - ESENZIONI - COMPLESSO ALBERGHIERO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA CAMERALE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - ESENZIONI - COMPLESSO ALBERGHIERO - ESCLUSIONE.*
L'imposta icap, sulle industrie, commerci, arti e professioni (così come l'imposta camerale) colpiva, ai sensi dell'art. 162 R.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. Per la finanza locale) anche i redditi che erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, ove tale esenzione fosse prevista da leggi speciali, nel senso di norme non inquadrabili nei principi sistematici che caratterizzavano le esenzioni da detta imposta. Ne consegue che l'esenzione decennale per la ricchezza mobile di cui godeva un complesso alberghiero secondo le leggi per il Mezzogiorno (art. 3 d.l.G.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1598; legge 29 luglio 1957 n. 634), non poteva escludere l'applicazione dell'imposta icap, presentando tale esenzione carattere di deroga e specialità rispetto alla disciplina generale dell'imposta di ricchezza mobile. (Conf 468/81, mass n 410932; (Conf 5694/80, mass n 409538; (Conf 4844/80, mass n 408671; (Conf 3786/79, mass n 400230).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 161, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 162, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1598 art. 3, Legge 29/07/1957 num. 634, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 274
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)