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Sez. 2, Sentenza n. 51022 del 02/11/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 268732 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzabilità di impianti esterni alla Procura - Presupposti - Criterio di valutazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2016-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268732-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, la sussistenza del presupposto dell'inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - che legittima l'utilizzo di apparecchi esterni - non è vincolato esclusivamente ad un criterio di indisponibilità delle postazioni, ma deve essere valutato tenendo conto del rapporto tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultino inadeguati gli impianti esistenti presso l'ufficio di procura e necessario il ricorso a strutture esterne, così che deve ritenersi legittimo il ricorso ad impianti che assicurino, in relazione agli obiettivi investigativi, una maggiore efficienza, a fronte delle dotazioni obsolete e non più all'avanguardia degli uffici di procura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)