Sez. 1, Sentenza n. 54594 del 15/04/2016 Cc. (dep. 22/12/2016) Rv. 268549 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Provvedimento su istanza di sospensione - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)