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Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002 (Rv. 557284 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Ammissibilità - Relativo accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557284-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI

La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)