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Sez. 1, Sentenza n. 975 del 05/04/1971 (Rv. 350922 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350922-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova della simulazione e normalmente desumibile da presunzioni. La scelta di esse ed il giudizio di idoneita dei fatti posto a fondamento dell'argomentazione induttiva e rimessa al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 2484'70, mass n 348763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)