Sez. 1, Sentenza n. 975 del 05/04/1971 (Rv. 350922 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La prova della simulazione e normalmente desumibile da presunzioni. La scelta di esse ed il giudizio di idoneita dei fatti posto a fondamento dell'argomentazione induttiva e rimessa al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 2484'70, mass n 348763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)