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Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 05/09/2003 (Rv. 578805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità necessaria - Criterio del valore della causa (artt - 10 - 14 e 16, 17 cod. proc. civ.) - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Decisione di rito o di merito o di rito e merito - Irrilevanza - Controversia di valore superiore decisa secondo equità anziché secondo diritto - Impugnazione - Appello - Necessità - .
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede due milioni di lire - valore da determinare in base agli artt. da 10 a 14 e 16, 17 cod. proc. civ. - è ammissibile il solo ricorso per cassazione, sia che il giudice abbia deciso il merito della controversia, sia che si si limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito, o che abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza. La sentenza è, invece, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore a lire due milioni, e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)