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Sez. 3, Sentenza n. 899 del 18/01/2005 (Rv. 580061 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Criterio del valore della causa - Art. 10 ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Controversia di valore inferiore a lire due milioni - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità -- Condizioni - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580061-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di lire due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza. Ne consegue che quando, come nel caso, abbia ad oggetto somma di denaro non determinata ma orientativamente indicata in "quella maggiore o minore conforme a giustizia", essendo indeterminata la domanda si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cod. proc. civ., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)