Sez. 3, Ordinanza n. 970 del 22/01/2003 (Rv. 561042 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sentenza del giudice di pace relativa a domanda risarcitoria, proposta senza precisazione del "quantum" - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda - avendo riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore, contenute negli artt. da 10 a 14 e 16, 17 cod. proc. civ. - e non del contenuto concreto della decisione. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, emessa a seguito di domanda di risarcimento del danno, proposta senza precisazione del "quantum", è inammissibile, trattandosi di controversia di valore superiore a euro 1032, 91 (che segna il limite entro il quale il giudice di pace decide secondo equità), dovendo siffatta domanda risarcitoria presumersi, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, che, per quanto riguarda il giudice di pace, è, per il disposto dell'art. 7 cod. proc. civ., di euro 2.582, 28 (e, per le controversie in tema di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, di euro 15.493, 70).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)