Sez. 1, Sentenza n. 6431 del 27/11/1982 (Rv. 424059 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2394 COD. CIV. NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DA PARTE DEI CREDITORI SOCIALI O DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - NATURA - CONSEGUENZE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2394 COD. CIV. NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DA PARTE DEI CREDITORI SOCIALI O DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - NATURA - CONSEGUENZE.*
L'Azione di responsabilità esercitata ai sensi dell'art. 2394 cod. civ. nei confronti dell'amministratore di una società dai creditori sociali o dal curatore del fallimento della società medesima (a differenza dell'Azione ex art. 2395 successivo, avente natura aquiliana) è un'Azione surrogatoria tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale, diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti carico agli amministratori, e che, come tale, presuppone, non già una responsabilità diretta di detto amministratore verso i creditori sociali, bensì una responsabilità dello stesso verso la società (quale quella nascente dalla violazione del divieto di nuove operazioni posto dall'art. 2449 cod. civ.), nonché l'inerzia di quest'ultima nel senso considerato dalla legge ai fini della proposizione di un'Azione surrogatoria. (V 3652/77, mass n 387292; (V 1327/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)