Sez. 1, Sentenza n. 4817 del 03/08/1988 (Rv. 459634 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL SOCIO O DEL TERZO IN RAPPORTO CAUSALE DIRETTO CON L'AZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - TITOLARITÀ DI UN'AZIONE ANCHE CONTRO LA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL SOCIO O DEL TERZO IN RAPPORTO CAUSALE DIRETTO CON L'AZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - TITOLARITÀ DI UN'AZIONE ANCHE CONTRO LA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*
L'Azione concessa individualmente dall'art. 2395 cod. civ. ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati come conseguenza di Atti dolosi o colposi degli amministratori di società per azioni, rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; essa trova perciò applicazione solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'Azione degli amministratori, a nulla rilevando che il socio o il terzo possano avere anche Azione contro la società. (V 6431/82, mass n 424059; (V 3176/81, mass n 413750; (V 327/74, mass n 367987; (Conf 5011/77, mass n 388623).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)