Sez. 1, Sentenza n. 1518 del 02/02/2012 (Rv. 621470 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA | Ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto di sequestro ex art.156 cod.civ. - Ricorso straordinario ex art.111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA
È inammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza della corte d'appello di rigetto del gravame proposto avverso il decreto di sequestro ex art.156 cod. civ., trattandosi di provvedimento di natura cautelare, non decisorio, nè definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)