Sez. 1, Sentenza n. 2479 del 19/02/2003 (Rv. 560575 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA | Sequestro ex art. 156 cod. civ. - Decreto della corte di appello su reclamo avverso decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA
Il decreto della corte di appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall' art. 156, sesto comma, cod. civ., in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'art. 8, ult. comma, legge n. 898/1970, in materia di divorzio, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché si tratta di provvedimento non decisorio, né definitivo, avendo esso natura strumentale (rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge) ed essendo esso revocabile o modificabile per giustificati motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 12, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)