Sez. L, Sentenza n. 5500 del 12/12/1989 (Rv. 464529 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE QUALIFICHE E UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO - LEGGE 1 FEBBRAIO 1978 N. 30 - PORTATA - INDENNITÀ ACCESSORIE ATTRIBUITE AD ALCUNI PER LA PARTICOLARE POSIZIONE PROFESSIONALE O LA MAGGIORE GRAVOSITÀ DELLE MANSIONI - AMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'ATAN.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE QUALIFICHE E UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO - LEGGE 1 FEBBRAIO 1978 N. 30 - PORTATA - INDENNITÀ ACCESSORIE ATTRIBUITE AD ALCUNI PER LA PARTICOLARE POSIZIONE PROFESSIONALE O LA MAGGIORE GRAVOSITÀ DELLE MANSIONI - AMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO CON L'ATAN.*
Ai sensi della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (artt. 2, 3 ed 11), sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la tassatività delle qualifiche e la connessa uniformità di trattamento economico, se comportano l'Obbligo di corrispondere nell'ambito della stessa classe una retribuzione non differenziata, non implicano altresì l'estensione a tutti i dipendenti con medesima qualifica delle indennità accessorie attribuite ad alcuni di essi in considerazione di una particolare posizione professionale o della maggiore gravosità dell'Esercizio in concreto delle mansioni; né tale diversificazione può ritenersi contrastante con l'art. 36 cost., il quale non esclude, con riguardo a lavoratori con pari mansioni, la possibilità che ad alcuni di essi sia riconosciuto un trattamento più favorevole in considerazione della loro maggiore professionalità. (principio affermato, nella specie, in relazione alla disciplina aziendale dell'a.T.A.N. Del 1970, concernente la distinzione fra segretari principali di gruppo b e C - inquadrati poi nell'unica qualifica, ex lege n. 30 del 1978, di assistente di prima - e l'attribuzione solo ai primi della cosiddetta indennità ex art. 8 dei contratti collettivi del 1932 e del 1938, in considerazione, fra l'altro, della diversità del relativo titolo di studio). (Conf 1425/88, mass n 457530).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 06/08/1954 num. 858, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 3, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)