diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5586 del 14/10/1988 (Rv. 460147 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LAVORATORE AVVIATO E NON ASSUNTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DELL'INTERO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE RISENTITO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460147-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LAVORATORE AVVIATO E NON ASSUNTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DELL'INTERO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE RISENTITO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'inadempimento all'Obbligo di stipulare il contratto con il lavoratore avviato dall'ufficio di collocamento, determina a carico dell'imprenditore renitente una responsabilità di natura "contrattuale", con conseguenziale Obbligo di risarcire l'intero "pregiudizio patrimoniale" che il lavoratore (avviato e non assunto) ha risentito durante tutto il periodo in cui si è ingiustificatamente protratta l'inadempienza del datore di lavoro e che deve essere in concreto determinato (senza che debba farsi ricorso a valutazione equitativa, potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare) dal complesso delle "utilità" (salari o stipendi) che il lavoratore non ha conseguito e che avrebbe potuto conseguire nello stesso periodo, sin dalla data dello avviamento; pur tenendosi conto però (ex art. 1227, comma secondo, cod. civ.) dell'eventuale concorso del fatto "colposo" del lavoratore medesimo che può escludere o diminuire il risarcimento dovuto dal datore di lavoro ed il cui Onere probatorio fa carico, a quest'ultimo. (V 3933/88, mass n 459108; (V 4007/87, mass n 452847; (V 3416/87, mass n 452449).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)