Sez. L, Sentenza n. 937 del 09/02/1990 (Rv. 465236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - DISCIPLINA EX ART. 15 LEGGE N. 264 DEL 1949 - RICHIESTA DI NUOVA ASSUNZIONE - PRECEDENZA DEL LAVORATORE LICENZIATO NELLA RIASSUNZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - DISCIPLINA EX ART. 15 LEGGE N. 264 DEL 1949 - RICHIESTA DI NUOVA ASSUNZIONE - PRECEDENZA DEL LAVORATORE LICENZIATO NELLA RIASSUNZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264, ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato. (V 2465/88, mass n 458237; (V 5580/88, mass n 460147).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)