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Sez. 1, Sentenza n. 2571 del 03/10/1974 (Rv. 370999 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ANTERIORMENTE ALLA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370999-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ANTERIORMENTE ALLA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA - IRRIPETIBILITA - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi in cui il contribuente, tenuto alla corresponsione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, non in base alla sua Determinazione - e cioe alla cosiddetta autotassazione - ma in base all'accertamento compiuto dall'autorita comunale, esegua direttamente in un'unica soluzione il versamento di quanto dovuto al tesoriere comunale, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo, l'obbligazione tributaria deve ritenersi estinta e le somme versate sono insuscettibili di ripetizione, nonostante la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n 44 del 1966, qualora l'obbligazione non abbia formato oggetto di contestazione ancora pendente in Sede contenziosa alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalita. (Conf 762'73, mass n 363010; 3225'72, mass n 361028).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)