Sez. L, Sentenza n. 5072 del 21/11/1977 (Rv. 388675 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL PREPONENTE PER GRAVE DANNO AGLI INTERESSI ED AL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE PROVOCATO DALL'AGENTE - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA - RECESSO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 911 DEL 1971 - INDENNITA PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL PREPONENTE PER GRAVE DANNO AGLI INTERESSI ED AL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE PROVOCATO DALL'AGENTE - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA - RECESSO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 911 DEL 1971 - INDENNITA PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE.*
Ricorre giusta causa di recesso del preponente dal contratto di Agenzia non solo nell'ipotesi di grave inadempimento agli obblighi da esso derivanti, ma anche nell'ipotesi - espressamente prevista dal contratto - di grave danno agli interessi ed al prestigio dell'istituto assicuratore per fatti addebitabili agli agenti che, pur non costituendo inadempimento, incidano sull'elemento fiduciario. In tali casi il preponente non e tenuto a corrispondere all'agente l'indennita per lo scioglimento del contratto, se questo sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1971 n 911, avendo questa carattere innovativo e non essendo applicabile ai rapporti esauriti, che restano regolati dal testo originario dell'art 1751 cod civ. (V 1405/75, mass n 374959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)