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Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 13/03/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 263207 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore di fatto proposto dal difensore - Assenza di procura speciale - Ammissibilità - Esclusione - Personale presentazione del ricorso da parte del condannato - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263207-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

Èinammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario riservata esclusivamente al condannato, né tale sanzione processuale è esclusa qualora quest'ultimo abbia presentato personalmente in cancelleria il ricorso sottoscritto esclusivamente dal difensore privo di procura speciale, in quanto la legittimazione ad impugnare riguarda la proposizione e non la presentazione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)