diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 16/05/1977 (Rv. 385711 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - MANCANZA - CARENZA DELLO IUS POSTULANDI - INESISTENZA DELL'ATTO POSTO IN ESSERE DAL PROCURATORE.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385711-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - MANCANZA - CARENZA DELLO IUS POSTULANDI - INESISTENZA DELL'ATTO POSTO IN ESSERE DAL PROCURATORE.*

Di regola la parte non puo stare in giudizio se non col ministero di un procuratore legalmente esercente, ossia non soltanto abilitato all'Esercizio della professione, ma anche iscritto in uno degli albi professionali del distretto, in cui e compreso l'ufficio giudiziario adito. L'Esercizio illegale della professione extra territorium comporta, per difetto dell'jus postulandi da parte del professionista, la giuridica inesistenza dell'atto posto in essere dal medesimo. (Conf 2919/72, mass n 360654).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)