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Sez. L, Sentenza n. 3962 del 01/04/1993 (Rv. 481650 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Ricorso amministrativo anteriore alla legge n. 222 del 1984 e domanda giudiziale successiva, tendente alla denegata pensione di invalidità - Introduzione di richiesta subordinata di pensione di inabilità o di assegno di invalidità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481650-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere

L'assicurato, che abbia espletato il prescritto iter amministrativo sotto la normativa anteriore alla legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile) e, successivamente all'emanazione di tale legge, abbia richiesto giudizialmente la pensione d'invalidità negatagli in sede amministrativa, può - senza necessità d'inoltrare apposita domanda amministrativa - introdurre nell'instaurato giudizio richiesta, anche in via subordinata, di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità ai sensi della nuova normativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)