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Sez. L, Sentenza n. 3644 del 16/04/1994 (Rv. 486245 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Domanda diretta alla pensione di inabilità - Richiesta successiva dell'assegno di invalidità - Previa presentazione di apposita domanda amministrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486245-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere

La domanda giudiziale per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 non presuppone, per la sua proponibilità, la presentazione di una apposita domanda amministrativa, ove in detta sede sia stata richiesta l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della stessa legge atteso che in tale istanza deve ritenersi compresa implicitamente la domanda della prestazione minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)