diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 326 del 14/01/1997 (Rv. 501744 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Configurabilità - Condizioni - Formulazione di un giudizio negativo sul lavoratore - Esclusione - Licenziamento "ontologicamente disciplinare" - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501744-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento individuale, deve escludersi la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo quando, al di là di ogni eventuale riferimento a ragioni relative all'impresa, il licenziamento è fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore, e lesivo dei suoi doveri contrattuali, ed esprime pertanto un giudizio negativo nei suoi confronti tali da esigere il rispetto dell'iter prescritto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, anche ove il suddetto giudizio negativo non investa le qualità strettamente tecniche del lavoratore, ma abbia ad oggetto altri aspetti dell'attività professionale o della sua personalità, aspetti in ogni caso concorrenti, secondo le circostanze del caso, a costituirne il patrimonio professionale. (Nelle specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "ontologicamente disciplinare" il licenziamento intimato a un chirurgo per la sua inidoneità a inserirsi nel lavoro di equipe e a padroneggiare le proprie manifestazioni e i propri sentimenti, indipendentemente dalle riconosciutegli capacità puramente tecniche).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)