Sez. L, Sentenza n. 995 del 01/02/1994 (Rv. 485171 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere | Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - Sentenza successivamente emessa dal giudice di rinvio - Nullità insanabile.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere
La morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, determina "ipso iure" a norma dell'art. 299 cod. proc. civ. l'interruzione del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di rinvio, nonostante detta interruzione automatica conseguente al decesso della parte prima della sua mancata costituzione, è affetta - al pari di ogni altro atto processuale - da nullità insanabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)