Sez. L, Sentenza n. 1733 del 14/03/1980 (Rv. 405346 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - LAVORAZIONE SVOLTE DA UN CONSORZIO FRA IMPRENDITORI AGRICOLI - ATTIVITA INDUSTRIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - LAVORAZIONE SVOLTE DA UN CONSORZIO FRA IMPRENDITORI AGRICOLI - ATTIVITA INDUSTRIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Sono soggette all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro relativa al settore industriale, le lavorazioni svolte da un consorzio costituito fra imprenditori agricoli qualora l'attivita consortile non si limiti dalla valorizzazione della produzione ortofrutticola ma comprenda l'assistenza tecnica e commerciale ai soci aderenti, l'acquisto, costruzione e gestione di impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche di impianti ed attrezzature per servizi ausiliari, ed anche le operazioni finanziarie ed ipotecarie, nonche l'Esercizio del credito. Infatti tale attivita - malgrado l'ampiezza territoriale che il fenomeno cooperativistico puo raggiungere - sfugge, per le sue dimensioni qualitative e quantitative, ai criteri di stretta connessione alla coltivazione del fondo, in quanto inerente al normale ciclo della economia agricola, per svolgersi su piani diversi, svincolata dalla agrarieta, sfociando, piuttosto, nella produzione industriale e nel settore cosiddetto terziario. (V 3010/78, mass n 392449).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)