Sez. L, Sentenza n. 3010 del 16/06/1978 (Rv. 392449 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - IMPRESA AGRICOLA - NOZIONE - COOPERATIVA AGRICOLA - INCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - IMPRESA AGRICOLA - NOZIONE - COOPERATIVA AGRICOLA - INCLUSIONE - LIMITI.*
Nella nozione di impresa agricola, quale si desume dall'art 2135 cod civ, rientrano le attivita connesse alla coltivazione del fondo, in quanto inerenti al normale ciclo dell'economia agricola, cosi qualora gli agricoltori di una determinata zona, anziche provvedervi singolarmente, devolvono tali operazioni ad una cooperativa munita di personalita giuridica, l'attivita svolta da questo ente, essendo meramente sostitutiva di quella che i singoli potrebbero direttamente compiere per realizzare la migliore redditivita delle loro aziende, ed essendo ad essi direttamente riferibile, si presenta come connessa, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, con l'attivita agricola ai sensi degli art 2135 cod civ, comma secondo, e 206 DPR n 112 del 1965. Come tale essa e soggetta alle Disposizioni relative all'Assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura, anziche a quelle concernenti il settore dell'industria. Ove, pero, l'attivita della cooperativa risulti svolta anche in favore di terzi estranei, e il criterio della prevalenza che soccorre per determinare i requisiti della connessione e normalita, i quali non possono ritenersi esclusi solo per la secondaria e marginale utilita derivante dalle prestazioni estranee al completamento del ciclo produttivo degli associati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)