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Sez. L, Sentenza n. 12463 del 25/08/2003 (Rv. 566235 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Efficacia indiziaria - Relativa valutazione - Giudice di merito - Deduzione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566235-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, in quanto a tale comportamento non è attribuito valore di prova legale; il relativo apprezzamento è pertanto rimesso al giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)