Sez. L, Sentenza n. 12463 del 25/08/2003 (Rv. 566235 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Efficacia indiziaria - Relativa valutazione - Giudice di merito - Deduzione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, in quanto a tale comportamento non è attribuito valore di prova legale; il relativo apprezzamento è pertanto rimesso al giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)