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Sez. L, Sentenza n. 2205 del 16/03/1996 (Rv. 496380 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Pronuncia del pretore nel merito di una domanda e rimessione di altra domanda al tribunale dichiarato competente - Appello relativo alle due pronunce - Dissenso del tribunale in ordine alla declaratoria di incompetenza - Denunzia del conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. - Divieto - Potere di riforma della statuizione oggetto di gravame - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496380-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Peraltro, se la parte, in ipotesi di pronunzia articolata in più capi taluni dei quali contenenti anche statuizioni di merito, non avvalendosi di tale facoltà, abbia versato la questione di competenza nella sede ordinaria di gravame, così introducendo una nuova fase processuale, viene meno l'attualità e quindi la rilevanza del conflitto ai fini della sua denunziabilità, giacché le valutazioni del nuovo giudice ormai adito, in ordine alla competenza possono - senza per questo elevarsi al rango di conflitto, che presuppone, fra l'altro un contrasto fra giudici appartenenti al medesimo grado di giurisdizione-divergere da quelle del primo giudice e consentire l'esame del merito da questi rifiutato. Ne consegue che ove il Pretore abbia pronunciato nel merito di una domanda, dichiarando la competenza del Tribunale su altra domanda, e la relativa pronunzia sia stata integralmente appellata davanti al Tribunale, il dissenso di quest'ultimo riguardo a detta declaratoria deve esprimersi con l'esercizio del potere di riforma della statuizione oggetto di gravame e non già con la denunzia del conflitto ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)