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Sez. 3, Ordinanza n. 905 del 09/11/1990 (Rv. 469981 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - CONFLITTO NEGATIVO - CONTRASTO TRA GIUDICI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRADO DI GIURISDIZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469981-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - CONFLITTO NEGATIVO - CONTRASTO TRA GIUDICI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRADO DI GIURISDIZIONE - NECESSITÀ.*

Il conflitto negativo di Competenza, denunciabile ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., postula fra l'altro, un contrasto fra giudici appartenenti al medesimo grado di giurisdizione. Pertanto, ove il pretore abbia pronunciato nel merito di una domanda, dichiarando la Competenza del tribunale su altra domanda, e la relativa pronuncia sia stata integralmente appellata davanti al tribunale, il dissenso di quest'ultimo, con riguardo a detta declaratoria, non autorizza l'applicazione del citato art. 45, ma deve esprimersi con l'Esercizio del potere di riforma della statuizione oggetto di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)