diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 473 del 20/01/1994 (Rv. 485044 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Spese - Di costruzione: fondi a dislivello | Negli abitati - Costruzione e manutenzione del muro di sostegno - Onere a carico del proprietario del fondo superiore - Sussistenza - Fondi rustici - Inapplicabilità dell'art. 887 cod. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485044-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Spese - Di costruzione: fondi a dislivello

La disposizione dell'art. 887 cod. civ. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del "neminem laedere", l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)