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Sez. L, Sentenza n. 6429 del 25/03/2005 (Rv. 580324 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte del coniuge divorziato obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico - Pensione di riversibilità a favore dell'ex coniuge superstite - Attribuzione - Precedente riconoscimento giudiziale del suddetto obbligo di prestazione dell'assegno con conseguente titolarità effettiva dello stesso da parte dell'ex coniuge superstite - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580324-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE

Ad integrare la fattispecie legale - costitutiva del diritto ad una quota della pensione di reversibilità, in favore del coniuge divorziato del titolare della pensione diretta corrispondente (di cui all'art. 9, terzo comma, in relazione all'art. 5, comma sesto e seg., della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche ed integrazioni) - può concorrere, in alternativa alla titolarità dell'assegno divorzile, il possesso dei requisiti per averne diritto (di cui all'art. 5, sesto comma cit.), che - solo in difetto di accertamento giudiziale negativo circa la spettanza di tale diritto allo stesso coniuge divorziato - può formare oggetto, tuttavia, di accertamento "incidenter tantum", senza efficacia di giudicato, nei confronti dell'ente previdenziale e del coniuge superstite dello stesso titolare di pensione diretta. (Nell'enunciare il principio così massimato, la Corte Cass. ha dato atto del contrasto di giurisprudenza esistente in materia).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)