Sez. 1, Sentenza n. 6659 del 21/12/1984 (Rv. 438195 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - PRONUNCIA SU UNA DELLE DOMANDE RIUNITE FRA GLI STESSI O DIVERSI SOGGETTI - NATURA DI SENTENZA DEFINITIVA - CONSEGUENZE - RISERVA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INEFFICACIA - RIMESSIONE CON LA MEDESIMA PRONUNCIA DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE DELL'INTERO GIUDIZIO ALLA SUCCESSIVA PRONUNCIA - IRRILEVANZA - VIZIO DELLA DECISIONE PER OMISSIONE IN ORDINE ALLE SPESE - CONFIGURABILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - PRONUNCIA SU UNA DELLE DOMANDE RIUNITE FRA GLI STESSI O DIVERSI SOGGETTI - NATURA DI SENTENZA DEFINITIVA - CONSEGUENZE - RISERVA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INEFFICACIA - RIMESSIONE CON LA MEDESIMA PRONUNCIA DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE DELL'INTERO GIUDIZIO ALLA SUCCESSIVA PRONUNCIA - IRRILEVANZA - VIZIO DELLA DECISIONE PER OMISSIONE IN ORDINE ALLE SPESE - CONFIGURABILITÀ.*
La sentenza di primo grado o d'appello, la quale, in presenza di un cumulo di domande fra gli stessi soggetti o fra soggetti diversi, pronunci compiutamente su una di esse, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura di sentenza definitiva ed acquista autorità di giudicato ove non venga impugnata immediatamente, restando priva di valore l'eventuale riserva di impugnazione differita, atteso che tale sentenza, indipendentemente dal diverso "nomen iuris" con cui l'abbia qualificata il giudice che l'ha emessa, va ricondotta nell'ambito della previsione dell'art. 279 n. 5 cod. proc. civ., in correlazione dello Esercizio esplicito od implicito del potere di separazione di cause o di domande riunite, e, pertanto, esula dalla sfera di applicazione degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ., che contemplano la possibilità della parte soccombente di differire l'appello od il ricorso per Cassazione, previa riserva, solo con riguardo alle diverse ipotesi delle pronunce non definitive in senso proprio, considerate dall'art. 278 cod. proc. civ. e dal n. 4 del citato art. 279. Tale principio non trova deroga per il caso in cui quella sentenza rimetta alla successiva pronuncia la statuizione sulle spese dell'intero giudizio, implicando ciò un'omissione di decisione, in violazione del dovere di regolamentare le spese con la chiusura del processo sulla singola domanda o sulla singola causa, che si traduce in un vizio denunciabile con detta impugnazione immediata. (V 243/83, mass n 425056; (V 4673/81, mass n 415381; (V 3139/80, mass n 406930; (V 5718/80, mass n 409558; (V 1949/79, mass n 398353).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)