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Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 28/06/1986 (Rv. 447096 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - DOMANDE RIUNITE NELLO STESSO PROCESSO - PRONUNCIA SU UNA DELLE DOMANDE - PRONUNCIA DEFINITIVA - ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITÀ - DIFETTO DEL PROVVEDIMENTO - SENTENZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE DIFFERITA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447096-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DEFINITIVA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - DOMANDE RIUNITE NELLO STESSO PROCESSO - PRONUNCIA SU UNA DELLE DOMANDE - PRONUNCIA DEFINITIVA - ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITÀ - DIFETTO DEL PROVVEDIMENTO - SENTENZA NON DEFINITIVA - IMPUGNAZIONE DIFFERITA - AMMISSIBILITÀ.*

In ipotesi di cumulo di più domande nello stesso processo, la sentenza che decida su una soltanto di esse assume carattere di pronuncia definitiva, come tale insuscettibile di riserva di impugnazione differita, solo quando sia riconducibile nella previsione dell'art. 279 secondo comma n. 5, e, cioè, sia accompagnata da un espresso anche se non formale provvedimento di separazione delle relative cause. In difetto di quest'ultimo provvedimento, la sentenza medesima deve essere qualificata come non definitiva, e quindi, soggetta al regime dell'impugnazione differita, poiché va inclusa nel disposto n. 4 della citata norma (che, in relazione al secondo comma dell'art. 277 cod. proc. civ., comprende fra le sentenze non definitive quelle che limitino la decisione ad alcune domande). (V 883/85, mass n 439059; (V 6659/84, mass n 438195, in senso contrario; (V 243/83, mass n 425056, in senso contrario; (V 3523/82, mass n 421501; (V 2020/82, mass n 419870; (V 1811/81, mass n 412491; (V 3139/80, mass n 406930, in senso contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)