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Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 29/03/1989 (Rv. 462312 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DI FIGLI NON TITOLARE DI DIRITTI SULL'IMMOBILE - FINALITÀ - TUTELA DELLA PROLE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462312-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DI FIGLI NON TITOLARE DI DIRITTI SULL'IMMOBILE - FINALITÀ - TUTELA DELLA PROLE.*

In tema di separazione personale, l'art. 155 quarto comma (nuovo testo) cod. civ., secondo cui l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli, conferisce al giudice del merito, anche in Sede di modificazione delle originarie condizioni della separazione, il potere di assegnare detta casa all'affidatario medesimo, pure se privo di diritti su di essa, ove ciò si renda indispensabile o comunque opportuno per assicurare adeguate condizioni di vita e formazione della prole minore. (V 3571/87, mass n 452529; (V 2838/87, mass n 451556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)