Sez. 1, Sentenza n. 3571 del 10/04/1987 (Rv. 452529 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI NON TITOLARE DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELLO IMMOBILE - FINALITÀ - TUTELA DELLA PROLE - DINIEGO DI DETTA ASSEGNAZIONE PER LA POSSIBILITÀ DI TROVARE ALTRE SODDISFACENTI SISTEMAZIONI ABITATIVE - ILLEGITTIMITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI NON TITOLARE DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELLO IMMOBILE - FINALITÀ - TUTELA DELLA PROLE - DINIEGO DI DETTA ASSEGNAZIONE PER LA POSSIBILITÀ DI TROVARE ALTRE SODDISFACENTI SISTEMAZIONI ABITATIVE - ILLEGITTIMITÀ.*
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'art. 155 quarto comma cod. civ., nello stabilire che la casa familiare, ove sia possibile, deve essere di preferenza assegnata al coniuge affidatario dei figli minori, pur se non titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla stessa, è rivolto a tutelare l'interesse di detta prole, al fine di sottrarla ad un forzoso allontanamento dal focolare domestico. Tale assegnazione, pertanto, non può essere negata in base a considerazioni che prescindano dalla valutazione dell'indicato interesse, come quelle attinenti alle condizioni economiche dei coniugi ed alla loro possibilità di trovare altre soddisfacenti sistemazioni abitative. (V 5521/85, mass n 442724; (V 2494/82, mass n 420365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)