Sez. L, Sentenza n. 1939 del 19/02/2000 (Rv. 534156 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza del pretore in materia di previdenza e assistenza obbligatorie - Impugnazione - Mezzi - Appello - Ammissibilità - Immediato ricorso per cassazione - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
Le sentenze del pretore conclusive dei giudizi instaurati a seguito di opposizione all'ordinanza - ingiunzione per violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono impugnabili (oltre il limite di valore di lire cinquantamila) con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per cassazione, atteso che per dette violazioni l'art. 35, comma quarto, della legge n. 689 del 1981 stabilisce che l'opposizione va proposta davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro e che il relativo giudizio è regolato ai sensi degli artt. 442 e segg. cod. proc. civ. senza richiamare anche l'ultimo comma dell'art. 23 della stessa legge, affermativo - in materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle delle norme di previdenza e assistenza obbligatorie - del principio della inappellabilità e della ricorribilità per cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)