Sez. L, Sentenza n. 4092 del 28/04/1994 (Rv. 486396 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Sentenza del pretore - Impugnazione - Mezzi - Appello - Ammissibilità - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
Le sentenze del pretore (incluso il provvedimento, ancorché avente forma di ordinanza, dichiarativo dell'estinzione del giudizio) che concludono giudizi instaurati a seguito di opposizione all'ordinanza- ingiunzione per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sono impugnabili (oltre il limite di valore di lire cinquantamila) con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per cassazione, atteso che per dette violazioni l'art. 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce che l'opposizione va proposta davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro e che il relativo giudizio è regolato ai sensi degli artt. 442 e segg. cod. proc. civ., senza richiamare anche l'ultimo comma dell'art. 23 della stessa legge, affermativo - nella materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle delle norme di previdenza ed assistenza obbligatorie - del principio dell'inappellabilità e della ricorribilità per cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza- ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)