Sez. 1, Sentenza n. 5462 del 18/06/1997 (Rv. 505289 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Disposizioni degli artt. 2955 n. 5 e 2959 cod. civ. - Natura di principi regolatori della materia cui deve attenersi il conciliatore nel giudizio secondo equità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
In materia di prescrizione, i principi regolatori che deve osservare il giudice conciliatore nel giudizio secondo equità (a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. nella formulazione precedente alla novella di cui alla legge n. 374 del 1991) sono individuabili nell'ambito delle sezioni prima, seconda e terza del capo primo del libro sesto del codice civile (artt. dal 2934 al 2945) e non, pertanto, nelle disposizioni dell'art. 2955 n. 5 cod. civ. (che restringe al commercio al minuto l'invocabilità della prescrizione annuale) e dell'art. 2959 cod. civ. (che impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta da chi ammette in giudizio l'omessa estinzione dell'obbligazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)