Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 04/08/1966 (Rv. 324236 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCESSO - MANCATA ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PRIMO GIUDIZIO - RILEVABILITA DI UFFICIO DEL CARATTERE ISTANTANEO DELL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCESSO - MANCATA ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PRIMO GIUDIZIO - RILEVABILITA DI UFFICIO DEL CARATTERE ISTANTANEO DELL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
Nell'ipotesi di Estinzione del giudizio, l'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla notifica dell'atto di citazione, ha carattere istantaneo ed il nuovo periodo prescrizionale inizia a decorrere dalla data di tale atto. Qualora, invece di riassumersi il procedimento estinto, si sia istaurato un nuovo ed autonomo processo, il giudice di questo puo rilevare il carattere istantaneo dell'interruzione nonostante che la parte interessata non abbia eccepito l'Estinzione del primo giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)