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Sez. 3, Sentenza n. 12267 del 30/05/2014 (Rv. 631024 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Qualifica di coltivatore diretto - Riferimento all'indirizzo produttivo in atto da parte del prelazionante e non di terzi, compresi i potenziali acquirenti - Necessità.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631024-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di contratti agrari, l'indirizzo produttivo da considerare ai fini del computo della capacità lavorativa dell'avente diritto alla prelazione e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è quello, compatibile con la vocazione naturale del fondo, concretamente praticato al momento dell'esercizio del diritto, o praticabile anche in futuro, da parte del prelazionante e non di terzi, ivi compresi i potenziali acquirenti.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)