Sez. 3, Sentenza n. 12267 del 30/05/2014 (Rv. 631024 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Qualifica di coltivatore diretto - Riferimento all'indirizzo produttivo in atto da parte del prelazionante e non di terzi, compresi i potenziali acquirenti - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di contratti agrari, l'indirizzo produttivo da considerare ai fini del computo della capacità lavorativa dell'avente diritto alla prelazione e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è quello, compatibile con la vocazione naturale del fondo, concretamente praticato al momento dell'esercizio del diritto, o praticabile anche in futuro, da parte del prelazionante e non di terzi, ivi compresi i potenziali acquirenti.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)